Art. 7.
(Ordinamento del Centro).

      1. L'ordinamento e l'attività del Centro sono regolati dalla presente legge nonché dallo statuto, deliberato, su proposta del direttore del Centro, dal consiglio di amministrazione del Centro stesso e approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.
      2. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge, disciplina le competenze degli organi di vertice e fissa i princìpi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento del Centro. Lo statuto prevede, altresì, l'istituzione di un'apposita struttura interna preposta al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
      3. Fermi restando i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 1, gli

 

Pag. 25

altri atti di gestione del Centro non sono sottoposti a controllo preventivo del Ministro per i beni e le attività culturali.
      4. L'organizzazione e il funzionamento del Centro rispettano i princìpi di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza; favoriscono la devoluzione alle strutture e alle articolazioni interne di atti di organizzazione e di funzionamento quando ciò sia necessario per garantire la speditezza dell'azione amministrativa e superare la frammentazione delle procedure; perseguono la semplificazione dei rapporti con i privati e con gli altri soggetti pubblici.
      5. Il Centro si articola in non più di cinque uffici dirigenziali generali, coordinati dal direttore del medesimo Centro, con competenze nei seguenti settori: sostegno alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio e alle industrie tecniche del settore cinematografico, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera; sostegno alla produzione, alla distribuzione e alle industrie tecniche del settore audiovisivo, con riferimento a tutte le fasi che ne compongono la filiera; indirizzo, programmazione e coordinamento degli interventi pubblici nel settore cinematografico e audiovisivo, comprese la promozione e la diffusione del cinema e dell'audiovisivo sul territorio nazionale e all'estero; valorizzazione, gestione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo, nonché studio, ricerca, innovazione e formazione nei settori di competenza; affari generali, bilancio e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con lo statuto e disciplinati con i regolamenti di organizzazione e di funzionamento adottati dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa.
      6. Sono organi del Centro:

          a) il presidente;

          b) il direttore;

          c) il comitato direttivo;

          d) il consiglio di amministrazione;

 

Pag. 26

          e) il collegio dei revisori dei conti;

          f) la consulta per le attività cinematografiche e audiovisive.

      7. Il presidente è scelto tra eminenti personalità della cultura e del settore cinematografico e audiovisivo ed è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di nomina. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato.
      8. Il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità e capacità manageriale nei settori di intervento del Centro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, formulata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. L'incarico ha la durata di quattro anni, può essere immediatamente confermato una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
      9. Il comitato direttivo è composto dai titolari degli uffici dirigenziali generali nei quali si articola il Centro ai sensi del comma 5.
      10. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, in possesso di alte e riconosciute qualificazioni professionali di natura gestionale e amministrativa direttamente riferibili alle funzioni e ai compiti del Centro, dei quali due designati dalla Conferenza Stato-regioni, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno designato dal Ministro delle comunicazioni. I membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni sono scelti all'interno di una rosa composta da non meno di cinque e da non più di sette nomi, proposta dalla consulta per le attività cinematografiche e audiovisive. Nel caso in cui la consulta non presenti le candidature

 

Pag. 27

richieste nei tempi stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro delle comunicazioni, questi provvedono, direttamente, ad effettuare le designazioni di loro competenza. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e possono essere immediatamente confermati una sola volta. Sono, altresì, membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore del Centro. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto e i regolamenti di cui al comma 5 prescrivano maggioranze speciali.
      11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il presidente, e da due membri supplenti, scelti tra persone fisiche iscritte nell'albo dei revisori dei conti. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
      12. La consulta per le attività cinematografiche e audiovisive, di seguito denominata «consulta», è composta da undici membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori cinematografici e audiovisivi; uno designato dalle associazioni degli esercenti di sale; due designati delle associazioni dei distributori cinematografici e degli audiovisivi; due designati delle associazioni degli autori cinematografici e di opere audiovisive; uno designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo; due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo per il campo del cinema e dell'audiovisivo; uno designato dalle organizzazioni professionali dei critici cinematografici. La consulta elegge, a maggioranza, tra i propri componenti il presidente.
 

Pag. 28


      13. Il termine di durata della consulta è stabilito in due anni. I componenti sono nominati, nel rispetto delle designazioni effettuate ai sensi del comma 12, con decreto del direttore del Centro e possono essere confermati una sola volta. Nel caso in cui i soggetti che vi sono tenuti non effettuino le designazioni nei tempi richiesti dal direttore del Centro, questi provvede in via sostitutiva, nel rispetto delle componenti di categoria indicate dal citato comma 12. L'organizzazione e il funzionamento della consulta sono stabiliti dal Centro, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare.
      14. Dalla data di costituzione della consulta è soppressa la sezione per il cinema del Comitato per i problemi dello spettacolo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      15. I compensi del presidente e del direttore del Centro e dei componenti degli organi collegiali, di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio del Centro. I componenti della consulta operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di trasferta o di missione.
      16. In caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione o di impossibilità di funzionamento degli organi del Centro, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-regioni, può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dalla presente legge e dallo statuto, del presidente e del direttore del Centro. La nomina del commissario straordinario è disposta per il periodo di un anno. A conclusione dell'incarico del commissario straordinario sono nominati il presidente, il direttore e il consiglio di amministrazione del Centro subentranti agli organi dichiarati decaduti.
 

Pag. 29